Intervista al prof. Filippo Drago

Il Prof. Filippo Drago è attualmente titolare della Cattedra di Farmacologia I della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Catania e Professore ordinario presso il Dipartimento di Farmacologia Sperimentale e Clinica della stessa Università. Per lunghi periodi ha lavorato a Chapel Hill (USA) e a Rehovot (Israele). Dal 2001 è membro della Commissione Unica del Farmaco e dal 2004 è componente della Commissione dell'Agenzia Italiana del Farmaco. E' autore di più di 300 pubblicazioni e vari volumi, soprattutto nel campo della neurofarmacologia e della farmacologia del comportamento. E' giornalista pubblicista e collabora con diverse testate giornalistiche, soprattutto di interesse medico.
R@: Professore, la legge Fini sulle sostanze stupefacenti elimina la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti. Dal punto di vista tossicologico, la distinzione che ora scompare ha un fondamento scientifico o è un'invenzione legislativa e mediatica?
FD: Da un punto di vista strettamente farmacologico, sono molte le sostanze che determinano il fenomeno della dipendenza da cui spesso deriva quello dell'abuso. Esiste una forma di dipendenza "semplice" ed una forma di dipendenza "viziosa". In questo secondo caso vi è una gratificazione psichica, ma non vi è una ricerca spasmodica della sostanza. La dipendenza "viziosa" è quella del fumo di sigaretta, dell'hashish, della marijuana e non produce compulsioni che alterano il comportamento umano. La dipendenza "compulsiva" è quella provocata da sostanze quali la cocaina e l'eroina ed è legata ad alterazioni comportamentali, il cosiddetto "craving". Da un punto di vista scientifico, c'è quindi una differenza. Proprio per le caratteristiche diverse delle due tipologie di dipendenza, si può attribuire loro un significato morale diverso. La dipendenza "viziosa" ha una serie di caratteristiche che la rendono meno grave e moralmente meno disdicevole.
R@: Come mai il legislatore non tiene conto di questa differenza?
FD: Da questo punto di vista, c'è da fare una valutazione diversa. Non da farmacologo, ma da appartenente al consorzio civile. Non c'è dubbio ed è scientificamente provato che la maggior parte dei soggetti che fanno uso di sostanze che determinano solo abitudine "viziosa" rimangono sempre in quel ristretto ambito. Ma, d'altro canto, il legislatore si basa sul fatto che chi è affetto da fenomeni di dipendenza "compulsiva" è passato sempre prima dal grado intermedio dell'abitudine "viziosa".
R@: E' d'accordo sui quantitativi tollerati dalla tabella applicativa della legge come detenibili legalmente per uso personale?
FD: Credo che su questo aspetto si pongono sicuramente diversi problemi che sono e saranno di difficile risoluzione. Già la legge precedente definendo il concetto di "quantità minima" faceva una evidente forzatura.
R@: Ad esempio, la nuova legge è stata accusata di favorire consumatori e spacciatori di cocaina (permessi 0,6 grammi) e di penalizzare i consumatori di hashish (5 grammi). È d'accordo?
FD: Apparentemente è così, ma in realtà penso che chi fuma hashish continuerà a fumare hashish sino a quando non sarà indotto ad assumere sostanze a maggiore rischio di abuso. Ovviamente, si deve riconoscere che la quantità ed anche il prezzo hanno sempre il loro ruolo nel commercio illegale di stupefacenti. Ma è inutile illudersi: i problemi legati alla tossicodipendenza c'erano prima della legge e ci saranno anche adesso.
R@: Le tabelle applicative sono state stilate moltiplicando il principio attivo (la quantità che causa una modifica delle prestazioni psicomotorie in un soggetto dipendente) per un "moltiplicatore variabile" proprio di ogni sostanza e che varia in base alla capacità di ogni tipo di droga di causare reazioni nocive, per il drogato e per la società. Non pensa siano due concetti incompatibili. (Uno è scientifico, l'altro antropologico; uno è oggettivo, l'altro soggettivo)?
FD: Sembrerebbe che le cose stiano così perché non si capisce ancora bene come siano state definite queste quantità. A ciò si aggiunge il fatto che la legge è nata in un contesto sbagliato, basti pensare che è stata inserita in un pacchetto legislativo di diversa natura, quello del finanziamento alle Olimpiadi Invernali di Torino. In più, il problema principale che pone questa legge è di ordine terapeutico. E questo aspetto non ha avuto ancora il risalto che merita.
R@: Quali sono i problemi di ordine terapeutico cui Lei fa riferimento?
FD: Con questa legge sono state spostate indebitamente alcune sostanze dalla tabella 4 a quella 1. E' il caso, ad esempio, del metilfenidato, un'amfetamina essenziale per la cura di una malattia dei bambini, l'ADHD. Su iniziativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, l'anno scorso il metilfenidato era stato spostato dalla tabella 1 alla tabella 4. Oggi questo farmaco è stato inspiegabilmente ricollocato nella tabella 1 causando grossi problemi di ordine amministrativo. Fare, infatti, una ricetta per una sostanza stupefacente è un grosso problema: si deve utilizzare un ricettario speciale con modalità e procedure molto più complesse rispetto a quelle per un normale farmaco inserito nella tabella 4. Altro esempio è il flunitrazepam. Si tratta di una benzodiazepina che, come tale, induce un certo grado di abitudine, ma è pur sempre utile per certi casi di insonnia. Anche questo farmaco è stato spostato dalla tabella 4 alla tabella 1. Caso analogo è quello della buprenorfina, un analgesico usato per la terapia del dolore cronico. Spostando la buprenorfina nella tabella 1 si complicano con nuove procedure di ricettazione i già grossi problemi amministrativi che il medico si trova ad affrontare per la terapia del dolore. Questa legge pone, quindi, notevoli questioni in ordine all'amministrazione terapeutica di alcune malattie importanti.
R@: Nella nostra società è diffuso l'abuso di alcolici e psicofarmaci, senza contare le sigarette. Significa che sostanze come l'alcol, sottoposte a monopolio di stato, non sono pericolose, non inducono dipendenza e comportamenti nocivi per sé e gli altri? Ha senso fare una legge "contro ogni droga" senza prendere provvedimenti contro le altre sostanze?
FD: In termini epidemiologici, la dipendenza all'alcol è di gran lunga la prima al livello mondiale. Ma, da un punto di vista culturale ed antropologico, il fenomeno della droga non va visto come limitato alla nostra società contemporanea. Si tratta, infatti, di un fenomeno talmente vasto, anche dal punto di vista storico, che risulta di difficile collocazione e interpretazione. Nella nostra cultura, è difficile immaginare che l'uso dell'alcol possa essere condannato perché l'alcol è l'elemento essenziale del vino, bevanda che è parte integrante del nostro vivere sociale. Analogamente, è difficile immaginare in Cina una condanna del fumo dell'oppio perché elemento del vivere sociale di quella nazione.